Regolamento Consiglio di Istituto

Sezione relativa al regolamento del consiglio d'Isituto

Descrizione

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 1° marzo 2013.

Art. 1
La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono indicati
negli art. 8-10 del Testo Unico 16 aprile 1994 n. 297 e dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1
febbraio 2001.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
Art. 2
Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno durante l’anno
scolastico. La convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve altresì essere resa nota a tutta la
scuola mediante comunicazione all’albo. Il Consiglio deve essere convocato inoltre ogni qualvolta
ne viene fatta richiesta da almeno sette consiglieri o dalla Giunta. Tale richiesta di convocazione del
Consiglio deve indicare l’ordine del giorno e la convocazione deve avvenire entro gli otto giorni
successivi alla richiesta.

MODALITA’ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
Art. 3
La convocazione del Consiglio deve essere diramata, a cura degli uffici di segreteria, per iscritto e/o
per posta elettronica con ricevuta di ritorno, ai membri del Consiglio, almeno quattro giorni prima,
con l’indicazione dell’ordine del giorno, fatto salvo il caso di convocazione urgente per fondati
motivi. Copia di convocazione è affissa all’albo della scuola. Al fine di facilitare la partecipazione
dei membri alle sedute, il Consiglio può approvare un calendario delle riunioni per un determinato
periodo coordinandolo, ove possibile, con quello degli altri organi collegiali. In questo caso la
convocazione del Consiglio per le sedute indicate nel calendario è eseguita mediante affissione
all’albo della scuola.

FORMAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO
Art. 4
Nell’avviso di convocazione deve essere espressamente indicato l’elenco degli argomenti iscritti
all’ordine del giorno. Nessun argomento può essere trattato in una seduta del Consiglio se non
iscritto all’o.d.g. e riportato sull’avviso di convocazione, Il Presidente ha il potere di aggiungere,
sempre per la seduta successiva, eventuali altri argomenti la cui trattazione si renda necessaria e
opportuna, in aggiunta a quelli indicati dal Consiglio alla fine di ogni seduta. In caso di sopravvenuti
problemi urgenti, l’o.d.g. può essere integrato, con comunicazione scritta, anche il giorno prima
della seduta. L’o.d.g. deve contenere un numero di argomenti tale che possa essere trattato
compiutamente durante una seduta (tempo previsto due ore).

DEL PROGRAMMA ANNUALE O DEL CONTO CONSUNTIVO
Art. 5
Entro i termini fissati dall’O.M., il Consiglio, dopo ampie consultazioni delle componenti della
scuola, approva le linee generali per la formulazione del bilancio. La Giunta, sulla base delle linee
generali approvate dal Consiglio predispone il programma annuale. Copia di detto programma
annuale, così come quella del conto consuntivo, deve essere consegnata ad ogni membro del
Consiglio di regola con 15 giorni di anticipo sulla data della riunione e comunque non meno di 5
giorni prima della riunione stessa. Il Consiglio, inoltre, adotta il Piano dell’Offerta Formativa.
Eventuali scostamenti dalla proposta di Piano dell’Offerta Formativa deliberata dal Collegio dei
Docenti devono essere adeguatamente motivati

ARGOMENTI URGENTI E VARIAZIONE DELL’O.D.G.
Art. 6
Per discutere e deliberare su argomenti di particolare urgenza che non siano stati posti all’Odg è
indispensabile la presenza di tutti i membri in carica e la maggioranza di 2/3 dei voti validamente
espressi. L’inversione dei punti all’Odg può essere deliberata anche se non sono presenti tutti i
membri in carica, ma con la maggioranza dei voti validamente espressi.

SEDE DELLE RIUNIONI
Art. 7
Il Consiglio si riunisce normalmente nella sede della scuola. Quando sia deciso dalla maggioranza
assoluta dei componenti, il Consiglio può riunirsi fuori della scuola.

PUBBLICITA’ DELLE SEDUTEArt. 8
In conformità all’art. 8 della Legge n. 748 del 11/10/77 alle sedute del C.d.I. possono assistere gli
elettori delle componenti rappresentate dal Consiglio stesso.

PROCESSO VERBALE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI
Art. 9
Di ogni seduta, a cura del segretario, è redatto un processo verbale che deve essere depositato entro
e non oltre 10 giorni dalla seduta e che viene approvato nella seduta successiva. Ciascun consigliere
ha diritto di prenderne visione. Le richieste di variazione del verbale devono essere redatte in forma
scritta e, se approvate, modificano il testo del verbale oggetto di approvazione. Gli atti conclusivi e
le deliberazioni sono pubblicati all’albo informatico della scuola.

FACOLTA’ DI PARLARE
Art. 10
Il Consiglio di Istituto può invitare con diritto di parola su questioni specifiche membri esterni al
Consiglio stesso.

CONSULTAZIONE DEGLI ORGANISMI DELLA SCUOLA
Art. 11
Il Consiglio prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia
partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi collegiali della
scuola. Il Consiglio inoltre prende in esame eventuali proposte formulate da regolari assemblee
degli studenti e dei genitori.

VALIDITA’ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI
Art. 12
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in
carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo
che disposizioni ufficiali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO
Art. 13
I membri del Consiglio, durante l’orario di servizio, possono accedere agli uffici di segreteria per
richiedere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio.
Ogni membro può chiedere al Presidente informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della
Giunta, delle deliberazioni adottate.

Art. 14
I rappresentanti degli studenti che hanno compiuto il 18° anno di età hanno voto deliberativo nelle
materie di cui all’art. 6 del Testo Unico. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non
hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo e secondo comma. Lettera b) dello stesso art. 6.
Essi tuttavia hanno diritto di partecipare alla discussione delle materie di cui al precedente comma e
di esprimere il loro parere, che deve essere tenuto nella massima considerazione.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE
Art. 15
Il Presidente è eletto secondo le modalità previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 416/1974. Le votazioni
per l’elezione del Presidente avvengono a scrutinio segreto.
Con successiva votazione è eletto il Vicepresidente (a parità di voti è eletto il più anziano), con
l’obbligo di sostituire il Presidente in caso di assenza o suo impedimento.
Ove il Presidente o il Vicepresidente siano assenti, le funzioni di Presidente sono espletate da uno
dei genitori presenti o, in assenza di tuti i genitori, dal consigliere più anziano d’età.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
Art. 16
Il Presidente assicura il regolare funzionamento del consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative
per favorire una gestione democratica della scuola e nella piena realizzazione dei compiti del Consiglio.

In particolare:
– convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare
svolgimento dei lavori;
– prende e mantiene i contatti con i presidenti del Consiglio di altri Istituti del medesimo ambito
territoriale.

Art. 17
Il Presidente ha diritto di disporre dei servizi di segreteria della scuola in ordine alle sue funzioni.

Art. 18
Le funzioni di Segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio. Le delibere,
estrapolate dal verbale, vengono riportate in apposito registro. Il Segretario ha il compito di redigere
il processo verbale dei lavori e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni
del Consiglio.

ATTRIBUZIONE DELLA GIUNTA
Art. 19
La Giunta esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all’attività del Consiglio.

CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA
Art. 20
La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico con l’indicazione dell’ordine del giorno.

COMMISSIONI DI LAVORO
Art. 21
Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel
proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più
possibile la pluralità di indirizzi. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e
svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le
Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del
Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra studenti, genitori, docenti, non docenti. Le
proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate da una relazione,
eventualmente accompagnata da una relazione di minoranza.

ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Art. 22
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Istituto
e può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Allegati