Regolamento collegio docenti

Sezione relativa al Regolamento del collegio dei docenti

Descrizione

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 1° febbraio 2013

 

Art. 1

Composizione

Il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato ed indeterminato alla data della riunione e dal Dirigente Scolastico, che lo presiede.

 

Art. 2

Competenze

Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell’istituzione scolastica, che è quella didattica-educativa-formativa.
Entro tale ambito ogni suo intervento deve essere il risultato di un attento lavoro collegiale, mirato ad una calibrata programmazione ed all’effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente ed in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale. Premesso che il Collegio dei docenti elabora il POF sulla base delle norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche stabilite dal DPR n. 275, 8 marzo 1999, tenendo conto degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto, sia delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori   e   degli   studenti,   il   Collegio   dei   docenti,   nell’esercizio   dell’autonomia   didattica, organizzativa e dell’autonomia della ricerca, sperimentazione e sviluppo:

  • Cura   la   programmazione   dell’azione   educativa,   anche   al   fine   di   adeguare   i   tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline ed attività nel modo più idoneo alla loro tipologia ed ai ritmi di apprendimento degli studenti;
  • Formula proposte  al  Dirigente  per  la  formazione  e  la  composizione  delle  classi,  per  la formulazione dell’orario  delle lezioni,  comprese le iniziative di  recupero, sostegno,  continuità, orientamento e/o riorientamento scolastico;
  • Provvede che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, siano coerenti al POF e siano attuate con criteri di trasparenza e tempestività;
  • Propone al Consiglio di Istituto, al fine di garantire l’arricchimento dell’Offerta Formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

 

Art. 3

Presidenza

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed in Sua assenza da un suo Collaboratore. Nel Collegio il Presidente svolge le seguenti funzioni:

  • Formula l’ordine del giorno, esaminate le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;
  • Convoca e presiede il Collegio;
  • Accerta il numero legale dei presenti;
  • Apre la seduta;
  • Riconosce il diritto d’intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola;
  • Garantisce l’ordinato sviluppo del dibattito;
  • Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
  • Chiude la discussione allorché ritiene essere stata esauriente;
  • Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
  • Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso;
  • Designa i relatori degli argomenti posti all’O.d.G. qualora si rendano necessari;
  • Attua tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio;
  • Autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Collegio.

 

Art. 4

Validità della seduta e dell’organo

Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio.

Il numero legale deve esistere anche al momento della votazione. Ogni membro del Collegio può chiedere che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti.

 

Art. 5

Convocazione

Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario proposto dal D.S. e votato dal Collegio.

Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria,, su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, entro dieci giorni dalla richiesta. La comunicazione dell’o.d.g. deve essere data con almeno cinque giorni di preavviso. In caso di sopravvenuti problemi urgenti, l’o.d.g. può essere integrato, con comunicazione scritta, anche il giorno prima. Non è possibile inserire ulteriori punti all’ordine del giorno all’inizio e/o nel corso della seduta.

Durante la sospensione delle lezioni (Natale – Pasqua) non può essere convocato il Collegio dei docenti.

 

Art. 6

Ordine del giorno

Il Presidente mette in discussione i punti all’o.d.g. così come sono stati elencati nella convocazione. L’inversione di punti all’ordine del giorno è proposta e messa in votazione all’inizio della seduta e comunque prima di affrontare i punti stessi. Al termine di ogni seduta possono essere proposti ed elencati argomenti da inserire nell’o.d.g. della riunione successiva.

 

Art. 7

Discussione

Durante la discussione possono essere sollevate mozioni di sospensione per ottenere rinvii sui

singoli argomenti e mozioni d’ordine per ricondurre la discussione sugli argomenti da esaminare. La discussione di ogni punto all’o.d.g. è aperta da una relazione del Presidente o di un docente.

La relazione è tenuta su ogni argomento da esaminare secondo un dispositivo che riassuma e faciliti la deliberazione.

Ogni intervento relativo al singolo punto all’o.d.g., al fine di favorire la più ampia partecipazione alla discussione non deve, di regola, superare i cinque minuti.

Non è consentito da parte di chi è già intervenuto, un ulteriore intervento sullo stesso punto, ma è

previsto un diritto di replica, prima della chiusura dell’argomento stesso.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando sono esauriti gli interventi o il tempo assegnato ad essa.

Esauriti i punti all’o.d.g. il Presidente scioglie la seduta.

 

Art. 8

Votazione

Chiusa la discussione, il presidente mette a votazione la proposta di delibera. Possono chiedere la parola per dichiarazione di voto, solamente:

  • per non più di tre minuti un docente a favore della proposta ed uno contrario;
  • per non più di un minuto per chi vuole dichiarare e motivare il proprio voto anche nel caso di votazione segreta.

Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale.

Tutte le votazioni avvengono per voto palese tranne i casi previsti dalla normativa vigente come per le elezioni dei componenti del Comitato di Valutazione e delle Funzioni Strumentali del POF o nei casi in cui almeno 1/3 dei componenti il collegio lo richieda; a tal fine il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto formato da tre docenti.

La delibera è adottata solo se votata dalla metà più uno dei voti validi; in caso di parità in una votazione palese, prevale il voto del Presidente.

Quando si eleggono delle persone, in caso di parità di voti ottenuti, è eletto il docente più anziano d’età.

Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti, il Presidente proclama immediatamente il risultato.

I punti trattati e votati non potranno più essere ammessi alla discussione.

 

Art. 9

Deliberazione

La deliberazione è l’atto tipico del Collegio, ad essa si perviene tramite le fasi della proposta, discussione e votazione.

La  deliberazione  collegiale  è  esecutiva  dal  momento  in  cui  i  componenti  del  Collegio  hanno espresso le loro determinazioni e non dalla seduta successiva quando viene approvato il verbale o redatto materialmente il provvedimento, in quanto la volontà dell’organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.

Art. 10

Pubblicità degli atti e delle deliberazioni

I verbali del Collegio sono sempre consultabili da ogni docente che ne fa parte.Le delibere del Collegio sono pubblicate all’albo informatico dell’Istituto per almeno 10 gg.

 

Art. 11

Verbale

Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, su apposito registro a pagine numerate, un processo verbale a cura del verbalizzante dell’organo stesso. Il verbale è documento giuridico e non una riproduzione meccanica della discussione, pertanto deve riportare solo ciò che giuridicamente interessa.

In mancanza del verbale è nulla la stessa attività dell’organo. Né può essere sostituita da altri mezzi di prova.

E’ data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura, dichiarazioni precedentemente preparate o dettare testualmente le dichiarazioni personali che si intendono essere messe a verbale.

La   redazione   materiale   del   verbale,   per   prassi   ormai   consolidata,   può   avvenire   anche successivamente; la lettura e l’approvazione sono rimandate alla successiva seduta.

Dal decimo giorno lavorativo successivo ad ogni riunione del Collegio, il relativo verbale sarà affisso in bacheca interna alla sala insegnanti, anche al fine di richiedere , in forma scritta, eventuali rettifiche per la definitiva approvazione nella seduta successiva.

Allegati

Contatti

Ufficio responsabile del documento