Regolamento e decreto organo garanzia

Regolamento dell'Organo di Garanzia dell'Istituto

Descrizione

ART. 1  – Compiti

  1. L’Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5  del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal  DPR 235/07, ha i seguenti compiti:
  1. a) decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
  1. b) decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all’interno della scuola, in merito all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

 

ART. 2 – Composizione

  1. L’Organo di Garanzia è composto da:
  • Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente
  • un rappresentante dei docenti
  • un rappresentante dei genitori
  • un rappresentante degli studenti
  1. Svolge il ruolo di Rappresentante dei docenti un docente eletto dal Consiglio di Istituto in una rosa di candidati indicata dal Collegio dei Docenti. Svolge il  ruolo di Rappresentante dei genitori un dei genitori eletto dalla componente genitori del Consiglio di Istituto. Svolge il   ruolo di Rappresentante degli studenti uno studente eletto dalla componente studenti del Consiglio di Istituto.
  2. L’Organo di Garanzia dura in carica per un anno e viene rinnovato comunque in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto.
  3. Il Consiglio d’Istituto elegge, con le medesime modalità del c. 2) per ognuna delle componenti, un Rappresentante vicario che sostituisce il singolo componente dell’O.d.G. nei casi di incompatibilità.
  4. In caso di incompatibilità di un Rappresentante rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il Rappresentante è sostituito dal Rappresentante vicario.
  1. Le cause di incompatibilità di cui al precedente c. 5 sono individuate nelle seguenti ipotesi:
    a) qualora il componente dell’O.d.G. faccia parte dell’organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
    b) qualora il  componente dell’O.d.G. sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il  suo genitore o tutore;
    c) qualora   il   componente   dell’O.d.     sia  docente,   studente   o  genitore   della  medesima classe dello studente  destinatario  della sanzione  oggetto  del ricorso.

 

ART. 3 –  Procedure e tempi

  1. Il    ricorso  avverso   una  sanzione  disciplinare  deve  essere  presentato  dall’alunno   (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per l’alunno minorenne), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza  scritta  indirizzata al  Presidente dell’O.d.G.  entro e  non oltre  15 giorni  dal ricevimento della comunicazione.
  2. Il  Presidente convoca l’O.d.G.  entro 3 giorni dalla  presentazione di  un’istanza; l’avviso  di convocazione deve  pervenire ai  componenti per  iscritto almeno 3 giorni prima della  seduta; contiene l’indicazione della sede e dell’ora della  riunione, oltre all’indicazione dell’oggetto  del reclamo da esaminare.
  3. Il  Presidente  designa di volta in volta un segretario  con l’incarico della verbalizzazione.  Il processo verbale d’ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il  registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e  le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
  4. 4. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede  personalmente o tramite  un delegato  ad  acquisire tutti gli elementi utili  per i lavori  dell’O.G.   ai  fini  della   puntuale considerazione dell’oggetto all’ordine del giorno.
  5. Per la validità della seduta dell’O.d.G. è richiesta la presenza di ognuno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell’O.d.G.,  possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell’assenza. Alle riunioni non  possono partecipare persone estranee.
  6. Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell’O.d.G. o su richiesta della maggioranza dei componenti, l’O.d.G.   può disporre  l’audizione di chi  propone il   ricorso  o di chiunque vi abbia interesse.
  7. Ciascun membro dell’O.d.G. ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese. Non è prevista l’astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
  8. L’O.d.G. valuta il  ricorso e  si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso.
  9. La procedura d’impugnazione non sospende l’esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l’O.d.G.  non si  pronunzi entro il  termine di  10 giorni,  la sanzione impugnata deve  intendersi confermata.
  10. Le deliberazioni assunte  dall’O.d.G. sono  notificate  e  comunicate per  iscritto ai  soggetti interessati entro 5 giorni.

 

ART. 4 –  Reclami

  1. Contro le decisioni assunte dall’Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Il  reclamo va presentato entro e  non oltre  15 giorni dal  ricevimento della decisione da  impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l’Organo interno dovrebbe pronunziarsi. Il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale costituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale.

Allegati