Descrizione
ART. 1 – Compiti
- L’Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha i seguenti compiti:
- a) decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- b) decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all’interno della scuola, in merito all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
ART. 2 – Composizione
- L’Organo di Garanzia è composto da:
- Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente
- un rappresentante dei docenti
- un rappresentante dei genitori
- un rappresentante degli studenti
- Svolge il ruolo di Rappresentante dei docenti un docente eletto dal Consiglio di Istituto in una rosa di candidati indicata dal Collegio dei Docenti. Svolge il ruolo di Rappresentante dei genitori un dei genitori eletto dalla componente genitori del Consiglio di Istituto. Svolge il ruolo di Rappresentante degli studenti uno studente eletto dalla componente studenti del Consiglio di Istituto.
- L’Organo di Garanzia dura in carica per un anno e viene rinnovato comunque in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto.
- Il Consiglio d’Istituto elegge, con le medesime modalità del c. 2) per ognuna delle componenti, un Rappresentante vicario che sostituisce il singolo componente dell’O.d.G. nei casi di incompatibilità.
- In caso di incompatibilità di un Rappresentante rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il Rappresentante è sostituito dal Rappresentante vicario.
- Le cause di incompatibilità di cui al precedente c. 5 sono individuate nelle seguenti ipotesi:
a) qualora il componente dell’O.d.G. faccia parte dell’organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
b) qualora il componente dell’O.d.G. sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore;
c) qualora il componente dell’O.d. sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.
ART. 3 – Procedure e tempi
- Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall’alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per l’alunno minorenne), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell’O.d.G. entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- Il Presidente convoca l’O.d.G. entro 3 giorni dalla presentazione di un’istanza; l’avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; contiene l’indicazione della sede e dell’ora della riunione, oltre all’indicazione dell’oggetto del reclamo da esaminare.
- Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l’incarico della verbalizzazione. Il processo verbale d’ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
- 4. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell’O.G. ai fini della puntuale considerazione dell’oggetto all’ordine del giorno.
- Per la validità della seduta dell’O.d.G. è richiesta la presenza di ognuno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell’O.d.G., possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell’assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.
- Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell’O.d.G. o su richiesta della maggioranza dei componenti, l’O.d.G. può disporre l’audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse.
- Ciascun membro dell’O.d.G. ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese. Non è prevista l’astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- L’O.d.G. valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso.
- La procedura d’impugnazione non sospende l’esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l’O.d.G. non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi confermata.
- Le deliberazioni assunte dall’O.d.G. sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.
ART. 4 – Reclami
- Contro le decisioni assunte dall’Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l’Organo interno dovrebbe pronunziarsi. Il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale costituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale.